mercoledì 8 luglio 2009

APPLICABILITA' DEL CONTRATTO

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato l'11 giugno 2007.

L'articolo 6 in questione elenca gli enti del "Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione", e l'INAF viene indicato espressamente.

Lo stesso Contratto Quadro, nell'articolo 12, però afferma che il personale ricercatore delle Università viene esplicitamente ESCLUSO dalla applicabilità del CCNQ stesso. Riporto il testo dell art. 12

Art. 12

Comparto del personale delle Università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell’art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;

- Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.

NOTE PERSONALI SULL’APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO

Tutti noi ricercatori astronomi rientriamo sicuramente nella definizione prevista all’art. 1 essendo “personale con rapporto a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ".

Per quanto riguarda l’art. 12, non riteniamo ci possa riguardare, infatti noi non siamo dipendenti di un’amministrazione universitario o di tipo universitario.

Siamo sicuramente equiparati ai ricercatori universitari per legge. D'altra parte siamo equiparati anche ai ricercatori EPR come risulta dalle tabelle di equiparazione (stabilite in sede di accordo integrativo con le OO.SS. come previsto dal regolamento dell'INAF a cui la legge istitutiva dell'INAF demandava le modalità relative all'inquadramento del personale INAF proveniente dal comparto università) e quindi le due equiparazioni devono essere tenute quanto meno in ugual conto.

Ci rendiamo conto che “il legislatore” quando ha scritto l’art. 1 del CCNL non poteva mai pensare ad una situazione di questo tipo. In ogni caso, il testo dell'art. 1 indica che l'interpretazione data dalla Dirigente Amministrativa che "niente" del contratto possa essere applicato agli astronomi sia quanto meno restrittiva.

Su queste basi ribadiamo la necessità di una più attenta valutazione della situazione dovuta all'atipicità dell'Ente, ritenendo che poiché molte questioni legate al funzionamento dell'Ente sono regolate dal CCNL, questo, sulla base dell'art. 1 del CCNL, debba applicarsi anche agli astronomi, escludendo le situazioni in cui intervengano leggi specifiche che si applicano solo agli astronomi e che quindi avrebbero la precedenza.

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