mercoledì 8 luglio 2009

Perché pensiamo di poter accedere ai concorsi previsti dall' art. 15 del CCNL 2002-2005

Alla riunione del 29 giugno 2009 a Bologna è emerso che molti ricercatori EPR ritengono che per gli art. 15 ci sia un accantonamento di bilancio (una percentuale sul loro monte salario) e che questo sia il motivo per cui noi ricercatori del comparto università non possiamo accedervi, soprattutto per quel che riguarda le tornate relative al 2006 e al 2008.

In effetti se le cose stessero così la nostra richiesta di partecipare a questi concorsi riservati creerebbe delle giuste rivalse da parte dei colleghi EPR.

Per verificare questa cosa alsuni ricercatori astronomi sono andati a "spulciare" gli ultimi CCNL e questa ricerca ci ha convinto definitivamente che almeno questo problema non esiste.

Crediamo però sia importante dimostrare questa nostra “convinzione” e per questo motivo di seguito trovate:

§ un riassunto dei vari articoli che riguardano questa questione seguito dagli articoli per esteso (in italico) quando necessari

§ note personali

Una premessa sull'applicabilità del contratto anche ai ricercatori astronomi è nel post:

http://astronomiperprofessione.blogspot.com/2009/07/applicabilita-del-contratto.html

Contratto 1998-2001

Compare l'art. 64 per risolvere la questione "permanenze anomale" dedicando una percentuale (2%) del monte salari (sottratto agli stipendi...) a questi bandi che dovevano coprire il 50% delle necessità individuate...

Contratto 2002-2005

Compare il famosissimo art. 15 che ai commi 1 e 2 definisce i profili dell'Ente (dando per scontato che sia professionalmente omogeneo), al comma 3 afferma che i posti in organico sono determinati da ciascun Ente, ai commi 5 e 6 introduce in modo per così dire stabile, con cadenza biennale, le progressioni verticali biennali (notate che si parla di calcolo dei posti rispetto al personale appartenente al livello immediatamente inferiore), al 7 dice dove devono essere presi i soldi e all'8 si parla di procedure per completare gli ex art. 64 non ancora banditi e per queste posizioni si prevede un ulteriore accantonamento:

ART. 15 - OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE

1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:

1 Dirigente di ricerca;

2 Primo ricercatore;

3 Ricercatore.

2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:

1 Dirigente tecnologo;

2 Primo tecnologo;

3 Tecnologo.

3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.

4. ....

5. L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.

6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l’accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.

7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l’applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.

8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà :

a. negli Enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all’art.64, comma 1, del CCNL 21.02.2002, a completare le procedure stesse;

b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l’attuazione dell’art 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell’art. 64, qualora esistenti.

Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste.

Nel biennio economico 2004-2005 relativo allo stesso contratto compare il seguente articolo 9:

ART. 9 RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

1. Gli enti destinano, a decorrere dal 31.12.2005, ed a valere sulle risorse dell’anno 2006, un importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all’anno 2003 relativo al personale del personale di cui al presente Capo, ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità degli stessi.

2. Le risorse di cui al comma 1 si renderanno disponibili solo successivamente all’approvazione della legge finanziaria 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell’accordo Governo - OO.SS del 27 maggio 2005.

3. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie sono previsti le seguenti modalità di utilizzo:

a. finanziamento, in misura pari allo 0,20%, per i passaggi previsti dall’art. 8;

b. incremento, in misura pari allo 0,50% delle risorse già dedicate dall’art. 15, comma 8 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, alle procedure concorsuali ivi indicate;

Le risorse di cui sopra eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli Enti per incrementare l’indennità di cui all’art. 8 del CCNL 21.02.02, II biennio, con criteri di proporzionalità.

Nota: l'art. 8 si riferisce a progressioni orizzontali e il comma 8 dell'art. 15 è quello relativo agli ex art. 64 (vedi sopra). Anche questa volta gli accantonamenti ci sono solo per gli ex art. 64

Contratto 2006-2009

Compare l'art. 23:

ART. 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE

1. Gli Enti che rilevino al proprio interno carenti opportunità di sviluppo professionale possono attivare, per una sola volta e nei limiti del 50% della disponibilità complessiva, procedure concorsuali di selezione interna per l’accesso al terzo livello, indette ai sensi dell’art. 15, comma 4, del CCNL del 7 aprile 2006, cui possono partecipare propri dipendenti appartenenti ai profili immediatamente inferiori in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno secondo quanto espressamente indicato nel citato comma 4.

2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 debbono svolgersi nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di accesso ed, in ogni caso, in coerenza con i principi richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002.

3. E’ mantenuto ad personam un assegno, con natura di trattamento accessorio e riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, commisurato all’eventuale maggior importo percepito nel profilo di provenienza relativamente ai trattamenti economici fissi e continuativi e con carattere di generalità.

Nota: In questo articolo non si parla espressamente delle progressioni verticali III->II e II->I, ma non si abrogano neanche e quindi sono ancora in vigore con le modalità stabilite dall'ex art. 15.

NOTE PERSONALI SULL’ART.15

Finora abbiamo elencato articoli e commi e intendiamo differenziarli dalle considerazioni personali (e quindi opinabili).

Il problema risiede nel fatto che il nostro è sicuramente un Ente atipico essendo nato dalla fusione di enti o dipartimenti i cui ricercatori appartenevano a comparti diversi. Però secondo noi, prendendo in considerazione le tabelle di equiparazione, "l'omogeneità professionale" (comma1 art. 15 CCNL 2002-2005) non viene intaccata. Non crediamo proprio che la professionalità di un ricercatore EPR sia diversa da quella di un ricercatore astronomo e così via per gli altri ruoli. L'organico di cui si parla al comma 3 dello stesso articolo è stato inoltre chiaramente stabilito dall'Ente considerando nei vari "livelli" le due componenti, sulla base della tabella di equiparazione.

Aggiungendo che quando si parla della determinazione del numero di posti da bandire bisogna tenere conto degli appartenenti al livello inferiore (comma 5 e 6 dello stesso articolo 15), non vediamo quale possa essere il motivo di scontro tra gli "astronomi" e gli EPR visto che aumentando il numero di ricercatori appartenenti al livello inferiore, aumenta il numero di progressioni verticali. Saremmo contenti se su questa base i ricercatori EPR ci chiarissero quali sono i problemi che questa nostra "interpretazione" pone.

Una piccolissima ulteriore nota riguarda il fatto che si dice sempre che i posti riservati e quelli aperti saranno sempre 50% e 50%. Noi non siamo riusciti a trovare nulla nei contratti che affermi qualcosa del genere. Dai contratti si evince che gli unici concorsi per cui esiste una soglia del 50% rispetto alle necessità sono gli ex ex art. 64 e gli art. 23 comma 1. Abbiamo provato una ricerca più ampia tra le leggi che regolando i concorsi nella pubblica amministrazione, ma non abbiamo trovato nulla anche se, a dir la verità, la ricerca è stata poco approfondita. Per cui saremmo lieti se qualcuno ci potesse illuminare su questo punto.

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APPLICABILITA' DEL CONTRATTO

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato l'11 giugno 2007.

L'articolo 6 in questione elenca gli enti del "Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione", e l'INAF viene indicato espressamente.

Lo stesso Contratto Quadro, nell'articolo 12, però afferma che il personale ricercatore delle Università viene esplicitamente ESCLUSO dalla applicabilità del CCNQ stesso. Riporto il testo dell art. 12

Art. 12

Comparto del personale delle Università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell’art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;

- Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.

NOTE PERSONALI SULL’APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO

Tutti noi ricercatori astronomi rientriamo sicuramente nella definizione prevista all’art. 1 essendo “personale con rapporto a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ".

Per quanto riguarda l’art. 12, non riteniamo ci possa riguardare, infatti noi non siamo dipendenti di un’amministrazione universitario o di tipo universitario.

Siamo sicuramente equiparati ai ricercatori universitari per legge. D'altra parte siamo equiparati anche ai ricercatori EPR come risulta dalle tabelle di equiparazione (stabilite in sede di accordo integrativo con le OO.SS. come previsto dal regolamento dell'INAF a cui la legge istitutiva dell'INAF demandava le modalità relative all'inquadramento del personale INAF proveniente dal comparto università) e quindi le due equiparazioni devono essere tenute quanto meno in ugual conto.

Ci rendiamo conto che “il legislatore” quando ha scritto l’art. 1 del CCNL non poteva mai pensare ad una situazione di questo tipo. In ogni caso, il testo dell'art. 1 indica che l'interpretazione data dalla Dirigente Amministrativa che "niente" del contratto possa essere applicato agli astronomi sia quanto meno restrittiva.

Su queste basi ribadiamo la necessità di una più attenta valutazione della situazione dovuta all'atipicità dell'Ente, ritenendo che poiché molte questioni legate al funzionamento dell'Ente sono regolate dal CCNL, questo, sulla base dell'art. 1 del CCNL, debba applicarsi anche agli astronomi, escludendo le situazioni in cui intervengano leggi specifiche che si applicano solo agli astronomi e che quindi avrebbero la precedenza.

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Perché non è vero che "ci siamo svegliati tardi"

Recentemente sempre più persone (compreso lo stesso Presidente) ci hanno fatto notare che la nostra mobilitazione era stata quanto meno tardiva, visto che sapevamo già dal 2005 che sarebbe arrivato il momento di dover scegliere se optare o meno. Riteniamo che queste affermazioni non tengano conto del reale svolgimento degli eventi che precisiamo qui di seguito.


Oltre al fatto ovvio che era necessario attendere le tabelle di equiparazione, aggiungiamo che fino a tempi recenti (che potremmo definire pre-Proietti) si dava praticamente per scontato che gli astronomi potessero partecipare ai concorsi riservati. Si veda per esempio questo comunicato: http://www.anpri.it/INAF/INAF2008/com_081008_inc.htm


In particolare, al punto (2):


"2) Concorsi interni ex Art. 15. Il Presidente ci ha chiesto dettagli sugli aspetti contrattuali di questi concorsi, che non hanno vincoli sul numero dei posti da assegnare nei due livelli, se non quelli di carattere strategico per l’INAF. L’unico vincolo sostanziale risiede nella disponibilità dei fondi necessari che devono essere destinati in misura idonea rispetto alle necessita’. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l’ANPRI ritiene che tutto il personale ricercatore, tecnologo e astronomo dell’Ente debba avere il diritto di partecipare ai concorsi interni. Per il personale astronomo, si dovra’ cercare una formula di passaggio "d’ufficio" al ruolo ricercatori nel momento di partecipazione al concorso. Sia l’ANPRI che la Presidenza si sono trovati d’accordo su questo punto importante. L’intenzione di non discriminare o punire chi per obiettive condizioni di maggior vantaggio oggi ha scelto di non optare per il passaggio in ruolo ricercatori e’ stata concordemente espressa dalle parti."


Si noti che anche la Presidenza (allora, ottobre 2008, pre-Proietti) era d'accordo con noi. Su queste basi, ogni ricercatore astronomo si sentiva assolutamente libero di poter scegliere se optare o meno in base a proprie valutazioni personali, ma nulla faceva pensare che questa scelta potesse pregiudicare in maniera definitiva il proprio sviluppo professionale.


Tra l'altro, sottolineiamo che già allora erano delineati i punti essenziali per la soluzione del problema (per esempio: che non ci sono vincoli, se non di natura "strategica", altro che vincoli "contrattuali" come ancora si vuol far credere e che sarebbe stato possibile il passaggio "d'ufficio" al momento della partecipazione al concorso, soluzione in effetti poi adottata, ma solo per i concorsi aperti; eccetera).


Le "nuove" posizioni della dirigenza e del Presidente INAF ci sono state comunicate nella circolare del 09/04/09 e con l'intervista del presidente sul notiziario INAF del 28/04/09


http://193.206.241.5/struttura-organizzativa/udc/comunicazione/filo-diretto#28_04_09


in cui lo stesso Presidente manifestava il suo pensiero (post-Proietti)


Per cui non solo ci siamo SVEGLIATI SUBITO, ma ci siamo SVEGLIATI PRIMA avendo subdorato un cambiamento nell'aria già nei giorni precedenti...

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